Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.Lvo 15/04/2003 n. 118

7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato di Ministri;

8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 19591960 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorchè l'energia prodotta oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno. Tale limite è elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione dei limite fino a 40 milioni di Kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso. Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta pro-quota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui.

9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1, sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni am ministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonchè le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto Decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di Legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge o con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati. I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966. Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con Decreto del Ministro per l'indistria e il commercio;

11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.».

Art. 3. Ulteriori modificazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235

1. Nel comma 3, lettera c), dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, le parole: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV».

2. All'articolo 10, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, così come modificato dall'articolo 19 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell'alinea sono soppresse le parole: «, al fine di concorrere al conseguimento delle finalità di cui al primo comma dell'articolo 9,» Note all'art. 3:

-Il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 01 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, introdotto dall'art. 9 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, modificato dal Decreto quì pubblicato è il seguente: «3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti

a) e b) omissis.

c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonchè le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;». Il testo del primo comma dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, già modificato dall'art. 19 del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e come ulteriormente modificato dal Decreto qui pubblicato è il seguente: «Le province costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti

a) esercizio delle attività elettriche di cui all'art. 1

b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'at tuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti

c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonchè acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione, estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7

d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici

e) altri compiti attribuiti dalle province.».

Art. 4. Modificazioni all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

1. Il terzo comma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, è sostituito dalla seguente: «c) Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresì, la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.». Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a R

oma, addì 15 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Marzano, Ministro delle attività produttive Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional